lo Statuto
Articolo 1
È costituita l’associazione senza scopo di lucro denominata “Decidiamo insieme”.
Articolo 2
L’Associazione ha sede in Napoli alla via Andrea d’Isernia n. 20.
Articolo 3
L’Associazione “Decidiamo insieme” riunisce cittadini di Napoli che intendono promuovere una riforma della politica perché ponga al centro gli interessi della città. Cittadini che ripartono dal significato primo della politica e partecipano alla vita della polis. “Decidiamo insieme” non è un’associazione della società civile contro la politica ma una associazione che ha come suo primo obiettivo quello di ridare senso e forza alla politica.L’Associazione si riconosce nella formula “la città si governa grazie all’attivazione della città stessa” e prende il nome “Decidiamo insieme” perché dà uguale valore alla necessità di governare e quindi di scegliere, come all’utilità di coinvolgere responsabilità diffuse.
L’Associazione ritiene che si debba spezzare la spirale fra un sistema politico autoreferenziale e una società locale passiva. Tale spirale va spezzata anche sul fronte della mancata comunicazione tra le due città in cui Napoli è divisa: una privilegiata ma oggi in crisi di sviluppo e di sicurezza e l’altra da sempre in una situazione di abbandono, esclusione da ogni opportunità e anche essa profondamente insicura.
L’Associazione ritiene che i problemi della città siano complessi: non è sempre possibile trovare una soluzione definitiva, o che accontenti tutti. Tutte le soluzioni richiedono procedure, tappe, cantieri di lavoro aperti, controlli costanti dell’andamento dei lavori – sociali, materiali, inerenti alle produzioni, ai mercati, ai servizi, alla offerta di opportunità nuove.
L’Associazione ritiene inoltre che le difficoltà di Napoli siano aggravate da un contesto nazionale ed europeo in via di ridefinizione e valuta con preoccupazione fattori di incertezza come l’assenza di una Costituzione dell’Unione europea e l’insufficiente chiarezza normativa fra compiti comunali, regionali, nazionali e comunitari. Sottolinea come in Italia i primi passi di federalismo tributario abbiano danneggiato le aree più deboli del paese. Per l’associazione “Decidiamo insieme” pertanto Napoli dovrà recuperare un ruolo a livello nazionale e comunitario anche promuovendo un coordinamento delle municipalità per elaborare proposte e partecipare alle decisioni che si renderanno necessarie.
L’Associazione, nella propria organizzazione interna come nell’azione politica, si ispira a principi di coerenza tra mezzi e fini; efficienza; trasparenza; netta separazione tra politiche di indirizzo e di gestione; prevalere del civil service in ogni passaggio della funzione pubblica, che va assolta, come dice l’articolo 54 della Costituzione, con “disciplina e onore”.
L’Associazione interviene su ogni fronte della vita cittadina, compresi i momenti elettorali, in sinergia con altre persone o associazioni, istituzioni e gruppi di cittadini, partiti, con spirito di proposta realistica e sempre di merito, capace di riconoscere quanto di buono è stato fatto, di operare per ogni ulteriore miglioramento, di definire nuove prospettive di sviluppo. Si impegna sul fronte dell’innovazione culturale e metodologica nell’affrontare i problemi della città a confronto con esperienze italiane, europee e mondiali.
L’Associazione assegna importanza allo sviluppo di risorse interne della città, delle sue forze organizzate, delle sue formazioni nascenti e spontanee, delle sue istituzioni; costruisce visioni condivise e programmi fattibili, senza esaltare alcuno strumento; valorizza le esperienze dei napoletani che hanno lasciato la città; dà importanza ai temi del ricambio generazionale e della valorizzazione delle differenze di genere e della maggiore partecipazione delle donne alla vita e alla rappresentanza politica.
L’Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell’ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altri soggetti che perseguono fini comuni, anche attraverso gemellaggi, collegamenti operativi e ogni altro strumento ritenuto opportuno.
Articolo 4
La durata dell’Associazione viene stabilita fino al 31 dicembre 2050. Essa potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell’Assemblea dei soci presa con la maggioranza prevista dalle norme statutarie.
Articolo 5
Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone che abbiano raggiunto la maggiore età, siano di accertata moralità e che abbiano interesse agli scopi associativi e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia accettata dal Consiglio esecutivo.
Articolo 6
La qualità di socio si acquisisce come:
a) SOCIO GIOVANE: per le persone di età compresa tra i 18 (diciotto) e i 26 (ventisei) anni compiuti; per essi è riservata una quota associativa dimezzata rispetto a quella dei soci ordinari.
b) SOCIO ORDINARIO: per tutti coloro che, nell’ambito delle attività associative, si impegnano a dare il proprio sostegno professionale e morale nei limiti delle proprie possibilità e nell’ambito delle proprie funzioni per il conseguimento degli scopi sociali;
c) SOCIO SOSTENITORE: per tutti quelli il cui contributo associativo è più alto di quello dei soci ordinari, ma compreso fra un minimo e un massimo fissati dal Consiglio esecutivo.
I soci sono tenuti ad accettare e osservare senza riserva lo Statuto e tutte le deliberazioni emanate del Consiglio Esecutivo.
Tutti i soci, a qualunque categoria di quelle su indicate appartengano, hanno i medesimi diritti sociali e il medesimo diritto di voto in Assemblea.
Articolo 7
Per diventare soci occorre inoltrare domanda, anche per via elettronica, al Presidente dell’Associazione, che la sottoporrà al Consiglio Esecutivo.
Articolo 8
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, salvo il diritto di recesso dei soci.
Articolo 9
La qualità di socio si perde:
a) per decesso del socio;
b) per recesso comunicato tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
c) per morosità della quota associativa annuale che potrà essere dichiarata dal Consiglio Esecutivo successivamente al primo marzo di ciascun anno.
A carico del socio, che, nella sede dell’Associazione o fuori da essa, abbia commesso azioni ritenute disonorevoli ovvero la cui condotta e contegno abituale costituissero ostacolo al buon andamento dell’Associazione ovvero non osservasse lo Statuto e tutte le deliberazioni assunte dal Consiglio esecutivo, potranno essere presi, a seconda della gravità, i seguenti provvedimenti:
a) ammonizione o censura;
b) sospensione temporanea;
c) radiazione.
Detti provvedimenti sono applicati dal Comitato di indirizzo, su proposta di uno dei suoi membri, in base ai principi generali sanciti dal presente statuto.
Articolo 10
L’esercizio dei diritti sociali compete ai soci regolarmente iscritti e in regola col versamento della quota per l’anno in corso.
Articolo 11
L’Associazione potrà accettare il contributo, monetario o di altra natura, di soggetti che non siano soci dell’Associazione, purché lo stesso non superi la quota massima prevista per il socio sostenitore.
Articolo 12
Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Comitato di Indirizzo;
- il Consiglio Esecutivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
L’elezione degli organi dell’Associazione è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo nei limiti di cui al presente Statuto.
Articolo 13
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea è composta da tutti i Soci.
L’Assemblea nomina il Comitato di Indirizzo ed emana le linee programmatiche dell’attività associativa.
Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio può portare in Assemblea al massimo due deleghe.
Le deleghe devono essere depositate dal socio che le ha ricevute prima dell’inizio dell’Assemblea. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe, né è consentito il trasferimento delle deleghe ricevute.
Articolo 14
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal socio anziano di età.
In prima convocazione, le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei soci.
In seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno la metà dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità dei voti, si dovrà procedere ad un’altra immediata votazione, che potrà essere anche ripetuta, fino a un massimo di due volte, per poter raggiungere la citata maggioranza.
La deliberazione di scioglimento dell’Associazione deve essere approvata, sia in prima sia in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.
Articolo 15
L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e per l’approvazione del programma di attività per l’anno in corso.
L’Assemblea sarà altresì convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio Esecutivo oppure ne sia fatta domanda scritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
La convocazione dell’Assemblea è effettuata dal Presidente a mezzo lettera, anche elettronica, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione, fissando l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo.
Anche in mancanza delle formalità suddette, l’Assemblea si intenderà regolarmente costituita quando siano presenti tutti i soci. Tuttavia, in tale caso, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Le deliberazioni dell’Assemblea saranno trascritte in appositi verbali sottoscritti dal Presidente e da un Segretario scelto dall’Assemblea, su proposta del Presidente.
Articolo 16
L’Assemblea ha il compito di deliberare in ordine a:
a) modifiche al presente statuto;
b) linee programmatiche dell’Associazione;
c) elezione e determinazione del numero dei componenti degli organi sociali, fermo il disposto del successivo articolo 19;
d) bilancio consuntivo e preventivo;
e) ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno.
Articolo 17
Il Comitato di Indirizzo è composto da un numero di componenti compreso tra dodici e novantanove, eletti dall’Assemblea dei soci sulla base di liste anche contrapposte e di criteri di voto proporzionale.
L’incarico dura due anni ed è possibile la rielezione.
È possibile inoltre essere nominati nel Comitato di Indirizzo su proposta di un altro componente dello stesso Comitato e con l’approvazione dei due terzi degli altri membri. Tali nomine vengono portate alla ratifica nella prima Assemblea utile; i soggetti così nominati decadono contemporaneamente alla scadenza degli altri.
Il Comitato di indirizzo traccia la linea politica dell’Associazione, adotta eventuali regolamenti organizzativi, fissa le quote minime e massime annuali.
Esso, inoltre, nomina i componenti del Consiglio esecutivo al proprio interno, fatta eccezione per il Tesoriere, alla cui nomina provvede, su indicazione del Comitato esecutivo stesso.
Il Comitato di indirizzo può proporre la nomina di un Presidente onorario, con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti, all’Assemblea che la ratifica nella prima riunione utile.
Il Comitato di indirizzo si riunisce, su convocazione del Presidente, o in caso di suo impedimento del Componente più anziano d’età del Comitato, con un preavviso di almeno cinque giorni, ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero su proposta di un componente del Consiglio esecutivo o su richiesta di almeno cinque membri del Comitato.
Il Comitato può organizzarsi in gruppi di lavoro.
Elegge i componenti del Consiglio esecutivo sulla base di una lista unica in una riunione alla quale sia presente almeno la metà dei componenti.
È possibile il voto per delega con un massimo di una delega per componente del Comitato.
Articolo 18
Il Consiglio Esecutivo è composto da un numero minimo di tre e massimo di sette membri.
Questi devono essere scelti fra i componenti del Comitato di indirizzo, fatta eccezione per il Tesoriere, che può essere anche non socio.
Il Consiglio esecutivo elegge tra i suoi componenti il Presidente.
I consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti per un massimo di tre mandati consecutivi. Se venisse a mancare più della metà dei consiglieri, l’intero Consiglio esecutivo si intenderà decaduto e i consiglieri rimasti in carica procederanno, entro un mese, alla convocazione di un Comitato di indirizzo per procedere a nuove nomine.
Il Consiglio esecutivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea e del Comitato di indirizzo; è responsabile dell’amministrazione; redige e sottopone all’approvazione dell’Assemblea i rendiconti; assume, nomina e licenzia il personale o collaboratori, stabilendone le mansioni, le remunerazioni e quant’altro.
Il Consiglio esecutivo può delegare una o più delle proprie funzioni a ciascuno dei suoi componenti, determinando i limiti della delega, nel rispetto in ogni caso dei limiti di legge.
Articolo 19
Il Consiglio esecutivo provvede al proprio interno alla nomina del Presidente e del Tesoriere.
La carica di Presidente, Consigliere, Tesoriere è svolta a titolo gratuito.
Articolo 20
Il Consiglio esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente, quando egli lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza dei consiglieri. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno tre giorni prima di ciascuna riunione, salvi i casi di urgenza, in relazione ai quali detto termine potrà anche non essere rispettato.
Il Consiglio esecutivo è presieduto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal consigliere anziano di età.
Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei membri e non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio esecutivo si tengano per teleconferenza – in fonia o in videofonia – a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
I componenti che non intervengono senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dal Consiglio esecutivo stesso a maggioranza semplice.
Articolo 21
Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione, vigila sulle attività associative e cura l’attuazione delle delibere del Consiglio esecutivo, del Comitato di indirizzo e dell’Assemblea.
Il Presidente ha funzione di coordinamento e di custodia dei documenti e dei libri sociali e provvede a far osservare le disposizioni statutarie e la disciplina associativa.
In caso di urgenza il Presidente può agire con i poteri del Consiglio esecutivo e avrà l’obbligo di sottoporre le operazioni realizzate alla ratifica del successivo Consiglio esecutivo che dovrà essere convocato immediatamente.
In caso di impedimento o di assenza, il Presidente è sostituito dal consigliere anziano di età.
In caso di cessazione dalla carica, spetta al Consiglio nominare fra i suoi membri un nuovo Presidente.
Articolo 22
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili, dalle somme accantonate e da qualsiasi altro bene o somma che le sia pervenuta a titolo legittimo.
Le entrate sono costituite dalle quote associative annuali, da eventuali contributi riconosciuti da enti o persone pubbliche o private, dagli attivi di gestione e da qualsiasi altro provento pervenuto a titolo legittimo.
I versamenti effettuati dai soci a favore dell’Associazione non sono rivalutabili né trasmissibili sia per atto tra vivi sia per causa di morte e non sono rimborsabili neppure per recesso, per esclusione o per scioglimento dell’Associazione.
Articolo 23
L’Associazione annualmente redige e approva un bilancio con le maggioranze di cui al precedente articolo 14. Il bilancio dovrà essere messo a disposizione dei soci presso la sede sociale almeno sette giorni prima dell’adunanza. L’esercizio sociale è annuale e decorre dal primo gennaio al 31 dicembre.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 24
L’Associazione si scioglie per delibera dell’Assemblea o per inattività dell’Assemblea protratta per oltre tre anni.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo, in osservanza delle norme di legge in materia di associazioni.
Articolo 25
Qualunque controversia sorgesse tra i soci, tra i soci e l’Associazione, o tra l’Associazione e i suoi organi in relazione ai rapporti di associazione che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; qualora le parti non raggiungano l’accordo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione (o, in caso di controversia tra più di due parti, dalla ricezione dell’ultima comunicazione) proveniente dalla parte che intende valersi della presente clausola alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Napoli.
Articolo 26
Per quanto non previsto da questo statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile e alle altre leggi in materia.


